Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati
L'art. 35, c. 3 del D.Lgs. n. 33/2013 stabilisce che le Amministrazioni pubblichino i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle Amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L’art. 43 comma 1 del D.P.R n. 445/2000 e ss.mm. prevede che le Amministrazioni Pubbliche e i gestori di pubblici servizi siano tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto medesimo, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato.
Il Servizio Protocollo dell’Ente è stato individuato quale punto di riferimento delle Amministrazioni procedenti ai fini dell’assegnazione agli Uffici dell'Unione competenti delle richieste di verifica in ordine alla veridicità delle autodichiarazioni, ai sensi dell’art. 72 del D.P.R. 445/2000 che di seguito si riporta:
Articolo 72 (L) Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli
1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.
2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.
3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.
Riferimenti
Recapiti telefonici: 059/777633 - 059/777634 - 059/777744.
Indirizzo di posta elettronica certificata: unione@cert.unione.terredicastelli.mo.it
Con particolare riferimento ai controlli previsti dall’art 43 del D.P.R. 445/2000 sui dati contenuti nei registri anagrafici e di stato civile, al fine del progressivo accesso alle banche dati degli altri Enti in ottica di decertificazione, l'Unione aderisce alla convenzione ANA-CNER con la Regione Emilia-Romagna.
ANA-CNER è un progetto di e-government per l'interrogazione delle banche dati anagrafiche dei Comuni della Regione Emilia Romagna da parte dei Comuni stessi e degli Enti pubblici autorizzati. Tramite questa modalità di accesso i servizi dell'Unione possono acquisire direttamente i dati anagrafici, limitatamente a quelli di interesse, ed è possibile verificare la veridicità dei dati autocertificati dal cittadino.