Accesso documentale: è la forma di accesso ai documenti amministrativi prevista dalla legge n. 241/1990, ai sensi della quale il richiedente deve dimostrare attraverso adeguata motivazione di essere titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l’accesso. Tale titolarità potrà dunque consentire di accedere ad atti e documenti per i quali è invece negato l’accesso generalizzato per ragioni di riservatezza e tutela dei dati personali. Tale diritto si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati nella L. 241/90 e ss.mm.ii. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'art. 24 L. 241/1990 commi 1, 2, 3, 5 e 6 e ss.mm.ii. [...]
Accesso documentale: è la forma di accesso ai documenti amministrativi prevista dalla legge n. 241/1990, ai sensi della quale il richiedente deve dimostrare attraverso adeguata motivazione di essere titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l’accesso. Tale titolarità potrà dunque consentire di accedere ad atti e documenti per i quali è invece negato l’accesso generalizzato per ragioni di riservatezza e tutela dei dati personali. Tale diritto si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati nella L. 241/90 e ss.mm.ii. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'art. 24 L. 241/1990 commi 1, 2, 3, 5 e 6 e ss.mm.ii.
L’istanza deve identificare con chiarezza i documenti richiesti ed è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dall’Amministrazione per l’eventuale relativa riproduzione su supporti materiali. Pertanto la richiesta di accesso documentale:
- è riconosciuta ai titolari di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento oggetto dell’accesso - è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dall’Amministrazione per l’eventuale relativa riproduzione su supporti materiali - deve essere motivata - possono essere individuati controinteressati
La richiesta di accesso documentale pervenuta all’Ente in una delle seguenti modalità:
- di persona presso gli uffici protocollo dell’Unione e dei Comuni aderenti, utilizzando preferibilmente lo specifico modulo disponibile sul sito istituzionale dell’Ente (art. 38, comma 3, DPR n. 445/2. - per posta ordinaria all’indirizzo: Unione Terre di Castelli - Via Bellucci n. 1, 41058 VIGNOLA (MO). - via PEC istituzionale dell’Ente: unione@cert.unione.terredicastelli.mo.it
Il procedimento: l’Amministrazione ha l’obbligo di verificare se esistano soggetti controinteressati, cioè soggetti che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. Se esistono soggetti controinteressati, l’Amministrazione è tenuta ad informarli ed essi possono presentare una motivata opposizione entro 10 giorni.
Il procedimento di accesso documentale deve concludersi nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza.
In caso di accoglimento della richiesta di accesso, l'Amministrazione trasmette al richiedente i documenti richiesti dandone comunicazione agli eventuali controinteressati. La richiesta può essere rifiutata, differita o accolta parzialmente. Il rifiuto, il differimento o la limitazione dell'accesso devono essere motivati. Trascorsi 30 giorni dalla richiesta senza aver ricevuto risposta, questa si intende respinta. Il rifiuto può essere espresso o tacito.
Contro la decisione dell'Unione o contro la richiesta di riesame o il ricorso, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale o al Difensore Civico competente per ambito territoriale (entro 30 giorni).
Il titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell’art. 2 comma 9 bis della legge n. 241/90, è il Vicesegretario dell’Unione Terre di Castelli, dott.ssa Elisabetta Manzini.